Gli enti privati possono erogare formazione se accreditati dalla Regione o Provincia autonoma secondo il proprio sistema di accreditamento e se dimostrano un'esperienza documentata di almeno tre anni nella formazione in materia di salute e sicurezza, oltre a strutture e risorse adeguate. L'accreditamento vale nel territorio della Regione che lo ha rilasciato: un ente accreditato in Toscana che organizza corsi in aula in un'altra Regione deve verificare la disciplina applicabile in quel territorio.
Nella pratica di acquisto, il RSPP dovrebbe chiedere prima di affidare l'incarico l'estremo del provvedimento di accreditamento, la macrotipologia per cui è stato concesso, l'evidenza dei tre anni di esperienza e l'elenco dei docenti con i relativi requisiti. Molti fornitori dichiarano genericamente di essere accreditati, ma l'accreditamento può riguardare formazione professionale non collegata alla sicurezza, oppure essere sospeso.
Un caso ricorrente riguarda le piattaforme e-learning a basso costo, gestite da società senza accreditamento proprio che si appoggiano a un ente accreditato solo per il rilascio degli attestati. La legittimità di questi schemi dipende dal ruolo effettivo del soggetto accreditato nella progettazione, nella gestione e nella verifica del corso. Un attestato rilasciato da chi non ha progettato né controllato il percorso è il genere di documento che, in caso di infortunio, viene contestato per primo dall'organo di vigilanza.