Per tutti i corsi dell'Accordo i docenti devono possedere i requisiti fissati dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 sui criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. Lo schema prevede un prerequisito di istruzione, normalmente il diploma di scuola secondaria superiore, e il possesso di almeno uno dei criteri alternativi che combinano esperienza di docenza, esperienza professionale nel settore della sicurezza, percorsi formativi in didattica e ruoli ricoperti come RSPP o in organi di vigilanza.
Il decreto prevede inoltre un aggiornamento periodico del formatore, documentato con la partecipazione a corsi, seminari o con attività di docenza. Il formatore deve quindi conservare un proprio dossier, da esibire al soggetto formatore e all'azienda committente. Per gli istruttori delle parti pratiche, come nei corsi per attrezzature, conta soprattutto un'esperienza professionale pratica documentata nell'uso dell'attrezzatura specifica.
Il controllo dei docenti è il punto più trascurato nelle verifiche documentali. Un buon RSPP chiede, prima del corso, il curriculum del docente con evidenza del criterio soddisfatto e lo conserva nel fascicolo. Quando il docente è un dipendente interno, per esempio un capo turno esperto di carrelli elevatori impiegato come istruttore pratico, l'azienda deve costruire e conservare la documentazione con la stessa cura che pretenderebbe da un ente esterno.