L'e-learning è ammesso solo dove l'Accordo lo prevede espressamente. Rientrano tra i casi consentiti la formazione generale dei lavoratori, la formazione specifica per le attività a rischio basso, l'aggiornamento dei lavoratori, i corsi per dirigenti e per datori di lavoro, la parte comune del percorso per il datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e l'aggiornamento di RSPP e ASPP.
Sono invece esclusi i corsi per preposti, base e aggiornamento, la formazione specifica a rischio medio e alto, i moduli tecnici del percorso del datore di lavoro che svolge i compiti del servizio, i moduli A, B e C del percorso di base per RSPP e ASPP, i corsi per attrezzature soggette ad abilitazione e quelli per ambienti confinati. La logica è coerente: dove serve trasferire capacità operative, osservare comportamenti o esercitarsi su attrezzature, la fruizione asincrona non basta.
L'errore più costoso, già osservato in molte aziende, è l'acquisto di pacchetti e-learning per la formazione specifica in settori a rischio medio o alto, come metalmeccanica, logistica o edilizia. Il corso viene completato, l'attestato viene stampato, ma la formazione non è valida. Prima di firmare un contratto per corsi online il RSPP dovrebbe incrociare l'elenco dei corsi con la classificazione del rischio del DVR e con le figure aziendali, mansione per mansione, scartando senza eccezioni le combinazioni non ammesse. Nel dubbio, la modalità in aula resta sempre ammessa per ogni corso disciplinato dall'Accordo.