Quando l'e-learning è consentito, l'Accordo fissa requisiti tecnici precisi. La piattaforma, tipicamente un sistema di gestione dell'apprendimento, deve tracciare e certificare l'accesso, i tempi di collegamento, la progressione nei contenuti, la partecipazione attiva e l'esito delle verifiche. I contenuti devono essere conformi allo standard SCORM o a standard equivalenti, che permettono di registrare in modo affidabile cosa è stato fruito e per quanto tempo.
Il percorso deve essere strutturato in unità didattiche con verifiche intermedie, il cui superamento è condizione per proseguire, e concludersi con la verifica finale. La progressività va garantita: non deve essere possibile saltare moduli o mandare avanti i video senza fruirli. La durata del corso è quella validata in fase di progettazione, cioè il tempo realisticamente necessario per fruire i contenuti, non il tempo di apertura della finestra del browser.
Nel valutare un fornitore il RSPP può chiedere una prova d'uso con un utente di test e un esempio del report di tracciamento esportabile: per ciascun partecipante devono comparire date e orari di accesso, durata delle sessioni, moduli completati, esiti delle verifiche intermedie e finali. Se il report non è disponibile o non è esportabile, l'azienda non avrà nulla da produrre in caso di controllo. Conviene inoltre chiedere dove e per quanto tempo i dati di tracciamento vengono conservati dal fornitore. Questi elementi possono essere inseriti nel contratto come obblighi del fornitore.