L'attestato è la prova sintetica del percorso svolto e l'Accordo ne fissa i contenuti minimi: denominazione del soggetto formatore, dati anagrafici del partecipante con codice fiscale, specificazione del corso con riferimento normativo e, per i lavoratori, del settore e della classe di rischio, durata in ore, modalità di erogazione, periodo o date di svolgimento, sede, esito della verifica finale e firma del responsabile del soggetto formatore. Il rilascio è subordinato al superamento della verifica e alla frequenza minima.
Quando un attestato arriva in azienda, da un fornitore o da un neoassunto, il controllo deve essere sostanziale. Le domande sono semplici: il soggetto era legittimato a erogare quel corso, la durata corrisponde a quella prevista, la modalità era ammessa per quella figura, le date sono plausibili. Un corso per preposti di 12 ore svolto in un solo pomeriggio, oppure un corso di formazione specifica a rischio alto dichiarato in e-learning, sono incongruenze che si vedono a colpo d'occhio.
Esiste anche un tema di integrità. Attestati con loghi incollati, firme scansionate identiche su centinaia di documenti o assenza di riferimenti verificabili all'ente sono segnali da non ignorare. Il RSPP non deve trasformarsi in investigatore, ma ha il dovere professionale di segnalare al datore di lavoro i documenti che non può ritenere attendibili, chiedendo all'interessato un'integrazione o la ripetizione del corso. Conservare l'esito del controllo nel fascicolo del lavoratore completa la pratica.