Il RSPP deve tenere distinti tre concetti che nella pratica aziendale vengono spesso confusi. L'abilitazione riguarda solo le attrezzature elencate dall'Accordo e si consegue con il corso dedicato. La formazione e l'addestramento previsti dall'articolo 73, commi 1-4, riguardano invece tutte le attrezzature di lavoro, comprese quelle non soggette ad abilitazione, e sono a carico del datore di lavoro per qualunque lavoratore incaricato del loro uso.
Per le attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari, l'articolo 73, comma 2, richiede inoltre un addestramento adeguato e specifico, che consenta l'utilizzo in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone. In un'officina, la piegatrice, la cesoia, il tornio a controllo numerico o la sega a nastro non richiedono abilitazione, ma il datore di lavoro deve comunque dimostrare di aver formato e addestrato gli operatori su quella macchina specifica.
Lo strumento pratico più efficace è una scheda di addestramento per attrezzatura, firmata dall'addestratore e dal lavoratore, che riporti data, durata, contenuti trattati con riferimento al manuale d'uso del fabbricante, prova pratica eseguita ed esito. L'abilitazione, d'altra parte, non sostituisce l'addestramento sulla macchina specifica: un gruista abilitato, assegnato a un nuovo carroponte con radiocomando diverso, va comunque addestrato su quel comando prima dell'uso. La scheda resta nel fascicolo del lavoratore insieme agli attestati.