Per evitare il blocco dell'offerta formativa, l'Accordo ha previsto un periodo transitorio di dodici mesi dall'entrata in vigore, cioè fino a fine maggio 2026. In questo periodo i soggetti formatori potevano ancora avviare corsi secondo le regole degli accordi precedenti, a condizione che fossero progettati e avviati entro il termine. I corsi iniziati nel periodo transitorio e conclusi dopo restano validi secondo la disciplina con cui sono stati avviati.
Oggi il periodo transitorio è chiuso. Ogni nuovo corso, interno o esterno, deve rispettare integralmente il nuovo testo: durate aggiornate, modalità ammesse, requisiti per videoconferenza ed e-learning, verifica finale anche negli aggiornamenti, verifica dell'efficacia. Un fornitore che oggi propone ancora un corso preposti di 8 ore o un aggiornamento preposti con cadenza quinquennale sta proponendo un corso non conforme.
Per il RSPP la fine della transizione è anche il momento di un controllo di coerenza. Conviene rivedere tutti i contratti quadro con gli enti formatori, i cataloghi interni e i modelli di attestato, e chiedere ai fornitori una dichiarazione esplicita di conformità al nuovo Accordo per ogni tipologia di corso. Un'attenzione particolare va riservata ai corsi in e-learning acquistati con licenze pluriennali prima del 2025, che potrebbero non rispettare i nuovi requisiti di tracciamento o riguardare figure per cui la modalità non è più ammessa. Anche le procedure interne di gestione della formazione vanno allineate.