Aggiornamento RSPP · Blocco 2/10 (4–8 h) · Slide 46/50

Conseguenze di una formazione mancante o non conforme

La violazione degli obblighi formativi dell'articolo 37 da parte del datore di lavoro e del dirigente è sanzionata penalmente dall'articolo 55, con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Per il preposto che viola gli obblighi propri è previsto un regime sanzionatorio specifico all'articolo 56. Trattandosi di contravvenzioni, si applica normalmente la procedura di prescrizione del D.Lgs. 758/94: l'organo di vigilanza impartisce la prescrizione di regolarizzare, cioè di erogare la formazione, e il pagamento in sede amministrativa estingue il reato se l'adempimento avviene nei termini.

Una formazione non conforme all'Accordo equivale, sostanzialmente, a formazione non effettuata. Un corso specifico a rischio alto svolto in e-learning, un corso preposti senza aggiornamento biennale, un'abilitazione rilasciata da un soggetto non legittimato non proteggono il datore di lavoro, e in caso di infortunio la carenza formativa può essere valutata come elemento della colpa e del nesso causale.

Per il RSPP vale un discorso di responsabilità professionale. La sua funzione è consultiva, ma se ha proposto un programma formativo palesemente inadeguato o non ha segnalato carenze di cui era a conoscenza, il suo operato può essere esaminato. Proporre per iscritto il piano formativo, segnalare per iscritto le scadenze mancate e le non conformità rilevate è la forma più semplice di tutela professionale e insieme di servizio al datore di lavoro.