Il regolamento affronta in modo specifico le macchine che incorporano sistemi capaci di modificare il proprio comportamento attraverso l'apprendimento. I requisiti dell'Allegato III chiedono che la valutazione dei rischi del fabbricante comprenda anche i rischi che possono emergere durante il ciclo di vita a causa dell'evoluzione prevista del comportamento della macchina, quando questa è progettata per operare con diversi livelli di autonomia.
Ne derivano alcuni vincoli progettuali: la macchina non deve compiere azioni che vanno oltre il compito definito e lo spazio di movimento previsti; deve consentire in qualsiasi momento la correzione da parte dell'operatore per mantenere la conformità; deve registrare i dati sul processo decisionale relativo alla sicurezza per un periodo stabilito dopo la messa in servizio, così da permettere ricostruzioni in caso di incidente. L'operatore deve inoltre poter capire quali azioni la macchina intende compiere.
Per l'utilizzatore questo si traduce in domande precise da inserire nel capitolato di acquisto. Quali funzioni apprendono durante l'uso? Esistono limiti hardware indipendenti dall'algoritmo, come finecorsa meccanici o controllori di sicurezza certificati, che impediscono comunque movimenti fuori dall'area prevista? Come si accede ai registri? Un robot di asservimento che ottimizza autonomamente le traiettorie non deve mai poter uscire dal volume protetto: questa garanzia deve essere affidata a un sistema deterministico, non all'algoritmo che apprende.