Aggiornamento RSPP · Blocco 3/10 (8–12 h) · Slide 14/50

Il datore di lavoro utilizzatore dopo il 20 gennaio 2027

Il regolamento si rivolge agli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio le macchine. Gli obblighi del datore di lavoro che le usa restano quelli del Titolo III, Capo I, del D.Lgs. 81/08: mettere a disposizione attrezzature conformi alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive di prodotto, installarle e mantenerle secondo le istruzioni, sottoporle ai controlli e alle verifiche previste, formare e addestrare gli operatori.

Le macchine immesse sul mercato in conformità alla Direttiva 2006/42/CE prima del 20 gennaio 2027 restano legittimamente in uso e non devono essere riadeguate al regolamento. Il riferimento resta la normativa vigente al momento dell'immissione sul mercato o della messa in servizio. Il nuovo regime diventa però determinante in tre casi: acquisto di una macchina nuova, acquisto di una macchina usata proveniente da paesi terzi e modifica sostanziale di una macchina esistente.

Il periodo di transizione crea una situazione particolare: nel 2026 e nei primi mesi del 2027 possono convivere offerte di macchine certificate secondo la direttiva e altre già impostate sul regolamento. Per macchine con consegna prevista a cavallo della data, il RSPP dovrebbe chiedere al fornitore secondo quale regime sarà rilasciata la dichiarazione di conformità, tenendo conto che a contare è il momento dell'immissione sul mercato e non quello della firma dell'ordine. Il richiamo all'art. 70 resta il criterio per verificare la conformità al momento dell'acquisto.