Non esiste una disciplina europea specifica per gli esoscheletri occupazionali e il loro inquadramento giuridico è tuttora discusso. La classificazione dipende dalle caratteristiche del dispositivo e dalla finalità dichiarata dal fabbricante.
Un esoscheletro attivo dotato di attuatori alimentati da energia diversa da quella umana presenta le caratteristiche della macchina e il fabbricante può immetterlo sul mercato con la marcatura CE secondo la normativa macchine, oltre alle norme su compatibilità elettromagnetica e, se presenti trasmissioni radio, sulle apparecchiature radio. Un esoscheletro passivo non rientra nella definizione di macchina. Alcuni fabbricanti lo classificano come DPI, sostenendo che protegge da un rischio per la salute, altri come semplice attrezzatura di lavoro senza marcatura specifica. La posizione prevalente è che il sovraccarico biomeccanico non sia un rischio da cui ci si protegge con un dispositivo indossato nel senso tradizionale del Regolamento UE 2016/425, ma le valutazioni non sono uniformi.
Per l'azienda ne deriva che non si può dare per scontata la qualità del prodotto basandosi sulla sola marcatura. Il RSPP deve chiedere al fornitore la documentazione sulle prove eseguite, i limiti d'uso dichiarati, le controindicazioni, i dati sulle forze esercitate sul corpo nei punti di appoggio, le istruzioni di regolazione e pulizia. In ogni caso il dispositivo, consegnato al lavoratore per l'attività, rientra tra le attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 81/08 con i relativi obblighi di scelta, informazione e addestramento.