Aggiornamento RSPP · Blocco 5/10 (16–20 h) · Slide 3/50

Base giuridica: dall'art. 2087 c.c. all'Allegato IV

In Italia non esiste un capo del D.Lgs. 81/08 dedicato allo stress termico da clima esterno, ma l'obbligo di valutarlo e gestirlo è solido. L'articolo 28 impone di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute, e l'articolo 15 richiede di eliminare i rischi o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. L'articolo 2087 del codice civile chiude il cerchio con il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, che si aggiorna con l'evoluzione delle conoscenze, comprese quelle sugli effetti del caldo.

Il Titolo VIII include espressamente il microclima tra gli agenti fisici all'articolo 180, e l'articolo 181 richiede che la valutazione sia programmata ed effettuata da personale qualificato, con periodicità almeno quadriennale e aggiornamento in caso di mutamenti significativi. Per il microclima non esistono valori limite di legge: si applicano le norme tecniche, in particolare quelle UNI EN ISO sugli ambienti termici severi. L'Allegato IV, al punto 1.9, regola invece la temperatura e l'aerazione dei luoghi di lavoro chiusi, e chiede che la temperatura sia adeguata all'organismo umano tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici.

Per i cantieri il Titolo IV aggiunge un tassello: tra le misure generali di tutela rientra la considerazione delle condizioni atmosferiche, e il POS deve riportare le misure per le lavorazioni esposte. Il principio pratico è che l'assenza di una soglia numerica di legge non esonera: obbliga a scegliere un criterio tecnico riconosciuto e a dichiararlo nel documento.