Aggiornamento RSPP · Blocco 6/10 (20–24 h) · Slide 2/50

Mappa delle forme contrattuali e degli obblighi di sicurezza

Prima di entrare nei singoli istituti conviene avere una mappa che associ a ciascuna forma di lavoro il soggetto su cui gravano gli obblighi prevenzionistici. Nell'appalto e nel contratto d'opera ciascun datore di lavoro resta titolare degli obblighi verso i propri dipendenti, mentre il committente assume i doveri dell'art. 26: verifica dell'idoneità tecnico-professionale, informazione sui rischi dell'ambiente, promozione della cooperazione e del coordinamento. Nella somministrazione l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 81/08 pone tutti gli obblighi di prevenzione e protezione a carico dell'utilizzatore, salvo la ripartizione della formazione prevista dal contratto. Nel distacco l'art. 3, comma 6, li attribuisce al distaccatario, lasciando al distaccante l'informazione e la formazione sui rischi tipici della mansione.

Per il lavoro agile la L. 81/2017 mantiene in capo al datore di lavoro la tutela della salute e sicurezza, con uno specifico obbligo informativo scritto. Per il lavoro tramite piattaforme digitali il Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015 estende ai collaboratori autonomi delle consegne l'applicazione del D.Lgs. 81/08 a carico del committente che gestisce la piattaforma.

Questa mappa va tenuta come riferimento in ogni sopralluogo. Quando si incontra una persona in un reparto, la prima domanda utile non è solo che cosa sta facendo, ma per conto di chi lavora, chi l'ha formata e chi ne vigila l'attività. Se la risposta non è immediata, il sistema di prevenzione ha già una falla da chiudere.