L'art. 1655 del codice civile definisce l'appalto come il contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. L'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 276/2003 precisa che l'organizzazione dei mezzi può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio, anche dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati, oltre che dall'assunzione del rischio d'impresa.
Per il RSPP questi requisiti non sono un tema solo giuslavoristico. Un appalto genuino presuppone che l'appaltatore abbia una propria struttura di comando in cantiere o nel reparto, cioè preposti che dirigono i suoi lavoratori, e che decida come eseguire il servizio. Proprio questa autonomia giustifica la ripartizione degli obblighi prevista dall'art. 26: il committente informa e coordina, l'appaltatore valuta i rischi specifici della propria attività e li gestisce.
Quando invece i capireparto del committente assegnano direttamente i compiti agli addetti dell'appaltatore, ne fissano i turni e ne controllano le pause, l'appaltatore si riduce a fornitore di manodopera. In quel caso l'impianto dell'art. 26 non regge più: chi esercita il potere direttivo di fatto assume la posizione di garanzia, e l'organo di vigilanza tenderà ad attribuirgli tutte le responsabilità del datore di lavoro, comprese quelle sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.