L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 si applica a ogni rapporto di affidamento all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva in cui il committente ha la disponibilità giuridica dei luoghi. In una catena, quindi, non esiste un solo committente: l'azienda che ospita i lavori è committente dell'appaltatore principale, ma l'appaltatore che subaffida una parte dell'attività diventa a sua volta committente del subappaltatore per quanto riguarda la verifica dell'idoneità e l'informazione sui rischi della propria lavorazione.
Questo non significa che il committente iniziale possa disinteressarsi dei livelli inferiori. La disponibilità dei luoghi e la conoscenza dei rischi ambientali restano in capo a lui, e il dovere di promuovere cooperazione e coordinamento riguarda tutti i datori di lavoro che operano contemporaneamente nel sito. Il DUVRI deve quindi considerare anche le imprese di secondo e terzo livello, e va aggiornato quando entrano soggetti nuovi o cambiano le lavorazioni.
Nella pratica funziona un modello a responsabilità esplicite: l'appaltatore principale raccoglie e trasmette la documentazione dei propri subappaltatori, il committente la verifica a campione o integralmente secondo il livello di rischio, e il verbale di coordinamento elenca nominativamente tutte le imprese presenti con il rispettivo referente. Un errore frequente è lasciare il DUVRI intestato al solo appaltatore principale per tutta la durata del contratto, anche quando nel frattempo si sono alternate più ditte con lavorazioni del tutto diverse.