Aggiornamento RSPP · Blocco 6/10 (20–24 h) · Slide 8/50

Responsabilità solidale: sicurezza, retribuzioni e contributi

Due norme distinte legano economicamente il committente ai lavoratori della catena. La prima è l'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 81/08: l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore non risulti indennizzato dall'INAIL. Il vincolo solidale non copre invece i danni che derivano dai rischi specifici tipici dell'attività svolta dall'appaltatore o dal subappaltatore. Si tratta del cosiddetto danno differenziale, che può raggiungere importi elevati nei casi di invalidità permanente grave o di decesso.

La seconda è l'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003: il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione del contratto.

Per il RSPP questi meccanismi sono un argomento solido da portare al tavolo della direzione acquisti. La scelta dell'offerta più bassa senza verifiche sostanziali non è un risparmio: espone l'azienda a costi differiti difficili da stimare. Inserire nella qualifica dei fornitori la verifica periodica della regolarità contributiva, il controllo a campione delle buste paga e una valutazione della congruità del costo del lavoro riduce un rischio economico e, contemporaneamente, un rischio di sicurezza.