Il DL 19/2024, convertito dalla L. 56/2024, oltre a introdurre la patente a crediti nei cantieri, già trattata nel blocco sulle novità normative, ha inciso sulla disciplina generale degli appalti di manodopera. Ha introdotto nell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 il principio per cui al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto.
Lo stesso decreto ha reintrodotto sanzioni penali per la somministrazione abusiva, l'appalto privo dei requisiti di genuinità e il distacco illecito, coinvolgendo sia chi fornisce sia chi utilizza la manodopera, con aggravamenti in caso di sfruttamento di minori. Si è così chiuso il periodo in cui queste violazioni erano state depenalizzate e sanzionate solo in via amministrativa.
Per il servizio di prevenzione l'effetto pratico è duplice. Da un lato aumenta l'interesse della direzione a verificare la genuinità dei contratti, e questo crea l'occasione per inserire nella stessa verifica anche gli aspetti di sicurezza. Dall'altro l'applicazione di un contratto collettivo coerente con l'attività svolta ha ricadute concrete: inquadramenti adeguati, formazione prevista dai contratti di settore, minore ricorso a straordinari non registrati che generano fatica e quindi errore.