L'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/08 impone che nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione siano specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tali costi non sono soggetti a ribasso. La regola vale per ciascun contratto della catena, quindi anche per il subappalto stipulato dall'appaltatore principale.
Nella realtà il meccanismo viene spesso svuotato. Il committente stima i costi interferenziali in modo forfettario, l'appaltatore li riceve integri, ma nel contratto di subappalto riporta un importo inferiore o li assorbe nel prezzo complessivo. L'ultimo anello si trova così a dover predisporre transenne, segnaletica, presidi antincendio o assistenza durante i lavori senza alcuna copertura economica dichiarata.
Una buona pratica è che il DUVRI indichi i costi per voce, collegandoli alle misure concrete, ad esempio delimitazione dell'area di carico, presenza di un addetto di sorveglianza durante i lavori a caldo, noleggio di un rilevatore multigas. Il committente può poi chiedere all'appaltatore di esibire il contratto di subappalto, almeno nella parte economica relativa alla sicurezza, prima di autorizzarlo. In sede di riunione di coordinamento il RSPP verifica che le misure pagate siano effettivamente presenti in campo: se non lo sono, il problema non è contabile ma prevenzionistico.