Aggiornamento RSPP · Blocco 6/10 (20–24 h) · Slide 11/50

Prequalifica dei fornitori oltre il controllo documentale

L'art. 26, comma 1, lettera a), richiede la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, che fuori dai cantieri si effettua almeno con il certificato di iscrizione alla camera di commercio e l'autocertificazione del possesso dei requisiti. Chi gestisce da anni gli appalti sa che questo minimo legale non dice nulla sulla reale capacità di lavorare in sicurezza.

Una prequalifica evoluta raccoglie elementi sostanziali proporzionati al rischio dell'attività. Per un'impresa di manutenzione elettrica o meccanica si chiedono gli indici infortunistici degli ultimi tre anni, l'elenco delle attrezzature con le relative verifiche periodiche, gli attestati di formazione specifica degli addetti che entreranno nel sito, il nominativo del preposto e del RSPP, un estratto del DVR relativo alle lavorazioni previste, le procedure per i lavori a rischio elevato come quelli in quota o elettrici. Per le imprese che operano in ambienti confinati si aggiungono i requisiti del DPR 177/2011, tra cui la quota minima di personale esperto.

Il punto qualificante è che la prequalifica produca un esito graduato, ad esempio impresa approvata, approvata con prescrizioni o non approvata, e che l'esito sia vincolante per l'ufficio acquisti. Molte aziende utilizzano piattaforme informatiche condivise con i fornitori, che segnalano automaticamente la scadenza di documenti e attestati. Resta essenziale che qualcuno del servizio di prevenzione legga davvero i documenti caricati: un archivio completo ma mai esaminato offre solo una falsa sicurezza.