Per lungo tempo l'esternalizzazione delle attività di facchinaggio e movimentazione nei magazzini si è basata su cooperative di lavoro, spesso riunite in consorzi che a loro volta subaffidavano a cooperative più piccole. Il modello in sé è legittimo: l'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 equipara al lavoratore il socio lavoratore di cooperativa, e la cooperativa che organizza davvero il proprio lavoro è un datore di lavoro a tutti gli effetti, con DVR, RSPP, medico competente e preposti.
Le criticità nascono quando la cooperativa è solo un contenitore di manodopera, con un ricambio continuo di soci, spesso stranieri con conoscenza limitata della lingua, inquadrati con contratti non coerenti con l'attività e soggetti a cambi frequenti di ragione sociale. In queste condizioni la formazione è svolta in modo formale, la sorveglianza sanitaria è discontinua, i preposti non esistono o coincidono con il caposquadra scelto dal committente.
Per il RSPP del committente o dell'operatore logistico gli strumenti di controllo sono concreti. Verificare la stabilità della compagine nel tempo, richiedere l'elenco nominativo del personale impiegato nel sito con data di assunzione e attestati, incrociarlo con gli accessi effettivi, controllare che il preposto della cooperativa sia presente in tutti i turni. Un turnover superiore a una certa soglia, fissata nel contratto, può diventare causa di revisione dell'affidamento. Anche la regolarità retributiva è un indicatore di sicurezza, perché lavoro sottopagato significa quasi sempre lavoro sotto pressione.