L'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 definisce il distacco come l'ipotesi in cui un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. I requisiti di legittimità sono dunque l'interesse del distaccante, che non può consistere nel semplice lucro derivante dalla messa a disposizione del lavoratore, e la temporaneità. Il distacco che comporta un mutamento di mansioni richiede il consenso del lavoratore, e quello in un'unità produttiva a più di cinquanta chilometri da quella di provenienza è ammesso solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Sul piano della sicurezza l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 81/08 prevede che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione siano a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato.
Il distacco è frequente nei gruppi societari e nelle collaborazioni tra imprese per commesse specifiche. Il rischio tipico è che il lavoratore distaccato resti in una zona grigia: il distaccante pensa che se ne occupi chi lo ospita, il distaccatario lo considera ancora un dipendente altrui. Il RSPP del distaccatario deve inserirlo a pieno titolo nella propria organizzazione: valutazione della mansione, formazione specifica, DPI, sorveglianza sanitaria, individuazione del preposto di riferimento.