Aggiornamento RSPP · Blocco 6/10 (20–24 h) · Slide 29/50

Distacco transnazionale e lavoratori di imprese estere

Quando un'impresa stabilita in un altro Stato distacca lavoratori in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi, si applica il D.Lgs. 136/2016, di attuazione della Direttiva 2014/67/UE, successivamente modificato dal D.Lgs. 122/2020 in recepimento della Direttiva UE 2018/957. Durante il distacco ai lavoratori si applicano le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia per i lavoratori che svolgono prestazioni analoghe, tra cui espressamente quelle in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'impresa distaccante deve effettuare una comunicazione preventiva al Ministero del lavoro entro le ore ventiquattro del giorno precedente l'inizio del distacco e nominare un referente in Italia.

Il caso tipico è quello dei montatori che un fornitore estero invia per installare o avviare un impianto. Questi lavoratori operano nel sito come dipendenti di un'impresa appaltatrice, con tutti gli obblighi dell'art. 26 a carico del committente, ma con difficoltà particolari: lingua, abitudini di lavoro diverse, formazione conseguita secondo altri ordinamenti, attrezzature non sempre conformi alle verifiche italiane.

Le misure pratiche comprendono la richiesta anticipata della comunicazione di distacco e del nominativo del referente, la verifica che almeno un membro della squadra comunichi in una lingua comprensibile al personale interno, l'informazione sui rischi del sito tradotta, la verifica documentale delle attrezzature introdotte. Gli attestati esteri vanno valutati per contenuto e durata, senza presumere un'equivalenza automatica con la formazione prevista in Italia.