L'art. 30, comma 4-ter, del D.Lgs. 276/2003 prevede che, qualora il distacco avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete d'impresa, l'interesse del distaccante sorga automaticamente in forza dell'operare della rete. Per le stesse imprese è inoltre ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite nel contratto di rete. Si tratta di uno strumento usato in particolare nelle filiere agricole, nel turismo e nei distretti manifatturieri, per condividere personale specializzato tra piccole imprese.
Per la sicurezza la codatorialità pone una domanda precisa: se un lavoratore ha più datori di lavoro contemporaneamente, chi garantisce gli obblighi del D.Lgs. 81/08 e come si coordinano i DVR? La legge non offre una risposta dettagliata, e per questo il contratto di rete dovrebbe disciplinarla esplicitamente. Le soluzioni ragionevoli prevedono l'individuazione di un'impresa capofila per la gestione della sorveglianza sanitaria e della formazione di base, mentre ogni impresa resta responsabile dell'informazione, dell'addestramento e della vigilanza sui rischi della propria sede.
Un esempio concreto è quello di un gruppo di aziende vitivinicole che condividono un trattorista specializzato. Il lavoratore usa macchine diverse, in luoghi diversi, con rischi differenti per pendenza dei terreni e tipo di attrezzature. Un fascicolo personale unico, accessibile a tutte le imprese della rete, che raccolga attestati, idoneità e registro degli addestramenti per ciascuna macchina, evita lacune e duplicazioni.