Il lavoro a distanza in Italia ha due forme giuridicamente distinte, da non confondere. Il telelavoro, regolato per il settore privato dall'Accordo quadro europeo del 2002 recepito con l'accordo interconfederale del 2004, prevede una postazione fissa esterna ai locali aziendali, di regola presso il domicilio. L'art. 3, comma 10, del D.Lgs. 81/08 vi applica le disposizioni del Titolo VII sui videoterminali, impone al datore di lavoro di fornire e installare le attrezzature e gli consente, per verificare il rispetto delle norme, di accedere al luogo della prestazione, nei limiti della normativa e dei contratti collettivi e, se si tratta dell'abitazione, previo preavviso e consenso del lavoratore.
Il lavoro agile, disciplinato dagli artt. 18-24 della L. 81/2017, è invece una modalità di esecuzione del rapporto subordinato stabilita con accordo tra le parti, anche per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo, con prestazione in parte nei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario.
La differenza si riflette sulla gestione della sicurezza. Nel telelavoro la postazione è definita e il datore può valutarla in modo analogo a quella in ufficio. Nel lavoro agile il luogo è scelto dal lavoratore e può cambiare, quindi l'approccio si basa sull'informazione, sulla responsabilizzazione e sulla cooperazione. Molti accordi aziendali chiamati smart working sono in realtà telelavoro domiciliare fisso: il RSPP dovrebbe segnalarlo, perché cambia il regime applicabile.