Aggiornamento RSPP · Blocco 6/10 (20–24 h) · Slide 32/50

L'informativa scritta dell'art. 22 della L. 81/2017

L'art. 22 della L. 81/2017 stabilisce che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. L'art. 18, comma 2, aggiunge che il datore è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati.

Molte informative in circolazione sono copie di modelli generici, lunghe decine di pagine che nessuno legge. Un documento utile è breve, aggiornato e coerente con le attività reali. Dovrebbe indicare i requisiti minimi del luogo scelto, come assenza di rischi evidenti, impianto elettrico apparentemente integro, illuminazione e ricambio d'aria adeguati; le regole per la postazione e le pause; il corretto uso dei dispositivi portatili; i comportamenti per evitare l'isolamento e l'eccesso di connessione; le modalità di segnalazione di infortuni e anomalie.

Il RSPP cura anche la prova della consegna al lavoratore e al RLS e la scadenza annuale. Una verifica breve di comprensione, ad esempio poche domande in un modulo online collegato all'informativa, trasforma un adempimento formale in un'occasione di formazione.