L'art. 23 della L. 81/2017 riconosce al lavoratore agile la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa all'esterno dei locali aziendali. Il comma 3 estende la tutela agli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo prescelto per la prestazione, quando la scelta del luogo sia dettata da esigenze connesse alla prestazione o dalla necessità di conciliare vita e lavoro e risponda a criteri di ragionevolezza.
Il criterio decisivo per l'indennizzabilità resta l'occasione di lavoro: l'evento deve essere collegato all'attività lavorativa e non a comportamenti puramente personali o domestici. Una caduta sulle scale di casa mentre si va a rispondere a una chiamata di lavoro può rientrare nella tutela; un taglio mentre si prepara il pranzo, normalmente no. L'INAIL ha fornito indicazioni con una propria circolare successiva all'entrata in vigore della legge, sottolineando che l'accertamento avviene caso per caso.
Per l'azienda la questione è soprattutto organizzativa. Il lavoratore agile deve sapere come e a chi comunicare tempestivamente un infortunio, perché il datore deve rispettare i termini della denuncia. L'accordo individuale e l'informativa dovrebbero indicare con precisione i luoghi in cui è ammessa la prestazione e i riferimenti da contattare. Il RSPP dovrebbe inoltre registrare questi eventi distinguendoli da quelli in sede, per capire se emergono dinamiche ricorrenti da affrontare nella formazione.