L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli connessi alla tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione. Il lavoro agile e il telelavoro rientrano quindi nel DVR, anche se il luogo di svolgimento è esterno. La valutazione non può basarsi sull'ispezione delle abitazioni, ma può essere costruita su elementi conoscibili dal datore di lavoro.
Un'impostazione efficace considera tre livelli. Il primo riguarda le attività: quali mansioni sono svolte a distanza, con quali strumenti e per quante ore settimanali. Il secondo riguarda i fattori organizzativi: carico di lavoro, autonomia, isolamento, contatto con i responsabili, chiarezza degli obiettivi, gestione degli orari. Il terzo riguarda i luoghi ammessi e i requisiti minimi richiesti, che diventano le misure di prevenzione affidate alla cooperazione del lavoratore.
Fonti utili per la valutazione sono i questionari anonimi rivolti ai lavoratori a distanza, i dati sugli infortuni in lavoro agile, le segnalazioni al medico competente, le richieste di attrezzature. La valutazione dello stress lavoro-correlato, la cui metodologia appartiene ai moduli di base, va estesa ai gruppi omogenei di lavoratori ibridi, che possono presentare profili diversi da quelli in presenza. Il risultato atteso non è un capitolo descrittivo, ma un elenco di misure: attrezzature, formazione, regole di disconnessione, momenti di presenza programmati per evitare l'isolamento, con responsabili e scadenze.