Aggiornamento RSPP · Blocco 6/10 (20–24 h) · Slide 44/50

Rider e collaboratori etero-organizzati nel diritto italiano

Il DL 101/2019, convertito dalla L. 128/2019, è intervenuto su due piani. Il primo riguarda l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015: ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni prevalentemente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, si applica la disciplina del lavoro subordinato, anche quando l'organizzazione avviene mediante piattaforme anche digitali. La Cassazione, nel 2020, ha applicato questa norma ai rider di una piattaforma di consegne, riconoscendo loro le tutele del lavoro subordinato.

Il secondo piano è il Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015, artt. 47-bis e seguenti, dedicato ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali. L'art. 47-septies prevede per questi lavoratori la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e stabilisce che il committente che utilizza la piattaforma è tenuto, nei loro confronti, a propria cura e spese, al rispetto del D.Lgs. 81/08.

Ne deriva che la piattaforma di consegne deve valutare i rischi dell'attività, fornire informazione e formazione, mettere a disposizione o richiedere dispositivi adeguati come casco, indumenti ad alta visibilità e luci, e organizzare il servizio tenendo conto della sicurezza. La giurisprudenza di merito ha esaminato anche i sistemi di classificazione reputazionale dei rider, ritenendo discriminatori meccanismi che penalizzavano assenze dovute a malattia o sciopero.