Aggiornamento RSPP · Blocco 7/10 (24–28 h) · Slide 2/50

Le differenze individuali nel testo del D.Lgs. 81/08

Il legislatore ha inserito le differenze tra lavoratori fin dalle disposizioni di apertura. L'articolo 1 richiama la garanzia di uniformità della tutela anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Non si tratta di una dichiarazione di principio isolata: l'articolo 28, comma 1, impone che la valutazione riguardi tutti i rischi, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, e cita espressamente lo stress lavoro-correlato, le lavoratrici in gravidanza, i rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e alla specifica tipologia contrattuale.

A questo si aggiunge la definizione di salute dell'articolo 2, lettera o, che riprende quella dell'Organizzazione mondiale della sanità: una piena condizione di benessere sul piano fisico, mentale e sociale, che va oltre la sola assenza di patologie o di invalidità. È la base giuridica che legittima il passaggio dalla sola protezione alla promozione.

Sul piano dei dati, l'articolo 40 e l'Allegato 3B obbligano il medico competente a trasmettere informazioni aggregate sanitarie e di rischio, distinte per sesso. Per il RSPP la conseguenza operativa è chiara: un DVR che tratta i lavoratori come un insieme indifferenziato, senza alcuna analisi per età, genere o provenienza, è formalmente incompleto e, in caso di infortunio, difficilmente difendibile davanti all'organo di vigilanza.