Il D.Lgs. 81/08 non contiene una definizione generale di lavoratore fragile. La nozione è diventata di uso comune durante l'emergenza pandemica, quando si è dovuto tutelare in modo particolare chi, per età o patologie, era esposto a conseguenze più gravi del contagio. Superata quella fase, il concetto è rimasto utile in senso più ampio: è fragile il lavoratore la cui condizione di salute, temporanea o permanente, rende più probabile o più grave il danno a parità di esposizione, o riduce la capacità di far fronte alle richieste della mansione.
Rientrano in questa area, a titolo di esempio, lavoratori con malattie cardiovascolari o respiratorie croniche, diabete in terapia insulinica, esiti di patologie oncologiche, immunodepressione, disturbi muscolo-scheletrici rilevanti, patologie psichiche, oppure persone in convalescenza dopo un infortunio o un intervento chirurgico. Non tutti questi lavoratori hanno un'invalidità riconosciuta, e molti non desiderano che la propria condizione sia nota ai colleghi.
La gestione della fragilità ruota quindi attorno al medico competente, unico soggetto autorizzato a conoscere la diagnosi. Al datore di lavoro e al RSPP arriva solo il giudizio di idoneità con le eventuali prescrizioni o limitazioni. Il compito del RSPP non è sapere di quale malattia soffre il lavoratore, ma tradurre le indicazioni del medico in misure concrete, verificare che siano attuabili e controllare nel tempo che vengano effettivamente rispettate nel reparto.