Aggiornamento RSPP · Blocco 7/10 (24–28 h) · Slide 20/50

Inidoneità alla mansione: l'articolo 42 e le scelte possibili

Quando il medico competente esprime un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, parziale o totale, temporanea o permanente, l'articolo 42 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro attui le misure indicate e, qualora queste prevedano l'inidoneità, adibisca il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Contro il giudizio, sia il lavoratore sia il datore possono ricorrere all'organo di vigilanza territorialmente competente entro trenta giorni.

L'espressione ove possibile non autorizza scorciatoie. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il licenziamento per inidoneità sopravvenuta è legittimo solo se il datore dimostra di aver verificato concretamente l'impossibilità di ricollocare il lavoratore, anche adattando l'organizzazione con accorgimenti ragionevoli. Il RSPP è spesso chiamato a contribuire a questa verifica, perché conosce le mansioni e i loro requisiti.

Un approccio ordinato prevede l'elenco delle mansioni esistenti con le relative richieste, il confronto con le limitazioni indicate, l'individuazione delle modifiche tecniche o organizzative che renderebbero compatibili altri compiti e la documentazione scritta delle valutazioni svolte. In un magazzino, ad esempio, un addetto non più idoneo alla movimentazione manuale può essere ricollocato all'accettazione merci o alla gestione delle giacenze, previa formazione.