Tra le visite previste dall'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 vi è quella precedente alla ripresa del lavoro dopo un'assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, finalizzata a verificare l'idoneità alla mansione. La visita è dovuta solo per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e indipendentemente dalla causa dell'assenza, che può essere una malattia comune, un infortunio sul lavoro o extralavorativo.
Nella pratica il punto critico è organizzativo: la visita deve avvenire prima che il lavoratore riprenda la mansione, non dopo alcuni giorni. Serve quindi un flusso di informazioni tra ufficio del personale, medico competente e responsabile di reparto che segnali per tempo i rientri, anche quando la data di fine prognosi viene comunicata con poco anticipo. In alcune aziende si adotta una regola semplice: il lavoratore che rientra dopo una lunga assenza si presenta prima all'ufficio del personale, che verifica la necessità della visita e, in attesa, lo assegna a compiti non soggetti a sorveglianza o lo pone in permesso retribuito.
Il RSPP dovrebbe anche verificare se durante l'assenza sono intervenute modifiche alla mansione: nuove attrezzature, procedure aggiornate, cambi di layout. Un lavoratore idoneo dal punto di vista sanitario può non essere preparato a operare in sicurezza se nel frattempo la linea è stata modificata. Un breve riaddestramento documentato al rientro chiude questo varco.