Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 stabiliscono che informazione e formazione devono essere facilmente comprensibili e consentire di acquisire le conoscenze, e che per i lavoratori immigrati devono avvenire previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata. L'Accordo Stato-Regioni del 2025 ribadisce l'esigenza di accertare la comprensione della lingua prima di avviare i percorsi formativi. Un attestato di frequenza non prova nulla se il lavoratore non ha capito ciò che è stato detto.
La verifica della lingua può essere semplice: un breve colloquio con domande sul lavoro concreto, la lettura di un cartello o di una scheda e la richiesta di spiegarla con parole proprie. Se la comprensione è insufficiente, le strade sono la formazione in lingua madre con docenti o mediatori, materiali tradotti e verificati, oppure un percorso iniziale con forte componente pratica e visiva, affiancato da un collega che parla la stessa lingua.
Non basta tradurre. Termini tecnici come imbracatura, permesso di lavoro o sezionamento possono non avere un corrispondente immediato, e la traduzione automatica produce talvolta errori pericolosi. È preferibile far revisionare i testi da un madrelingua che conosca il lavoro. Nei cantieri e nei magazzini con molte nazionalità, segnali e istruzioni basati su pittogrammi normalizzati, foto reali delle operazioni e brevi video si rivelano più efficaci di lunghi testi in più lingue.