Il riferimento principale è la L. 125/2001, legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati. L'articolo 15 vieta, nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro o per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Le attività interessate sono state individuate con l'Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006, che comprende un elenco ampio.
Tra le mansioni dell'elenco figurano, ad esempio, le attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione, come l'impiego di gas tossici, l'attività di fochino o la conduzione di generatori di vapore, le mansioni sanitarie, l'insegnamento, i lavori nei comparti dell'edilizia e delle costruzioni e tutte le attività in quota oltre i due metri di altezza, la guida di veicoli stradali per cui è richiesta la patente, compresa la categoria B, la guida di macchine di movimentazione terra e merci, come i carrelli elevatori, il controllo dei processi negli impianti a rischio di incidente rilevante. Il RSPP deve individuare con precisione quali mansioni aziendali vi rientrano e riportarlo nel DVR.
Per queste mansioni il divieto è assoluto durante l'orario di lavoro: non esiste una soglia di tolleranza come quella del Codice della strada per la generalità dei conducenti. L'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 81/08 prevede inoltre che, nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite del medico competente siano finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza.