Aggiornamento RSPP · Blocco 7/10 (24–28 h) · Slide 40/50

Controlli alcolimetrici: chi li esegue e con quali garanzie

L'articolo 15 della L. 125/2001 stabilisce che i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente o dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza delle aziende sanitarie locali. Il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e il RSPP non possono quindi sottoporre i lavoratori a test con etilometro, nemmeno con il consenso dell'interessato. Questo limite è coerente con l'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, che vieta al datore di eseguire direttamente accertamenti sanitari sui dipendenti.

I controlli del medico competente possono essere effettuati nell'ambito della sorveglianza sanitaria e, secondo i protocolli adottati, anche a sorpresa durante l'orario di lavoro per le mansioni a rischio. In caso di positività, il lavoratore viene allontanato dalla mansione a rischio, mentre la valutazione dell'eventuale dipendenza richiede un percorso clinico presso i servizi specialistici. La stessa legge prevede la possibilità per il lavoratore con problemi di alcol dipendenza di accedere a programmi terapeutici con conservazione del posto, nei limiti previsti dai contratti collettivi.

Il ruolo del RSPP è organizzativo: predisporre con il medico competente una procedura scritta, informare i lavoratori in modo chiaro sul divieto e sulle conseguenze, gestire il divieto di somministrazione in mense e distributori automatici e fare in modo che nelle occasioni aziendali, come cene o celebrazioni, non si creino situazioni di consumo prima di rientrare in turno o mettersi alla guida.