La just culture deve trovare una traduzione coerente nel sistema disciplinare aziendale, che in Italia ha regole precise. L'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori richiede che il codice disciplinare sia portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, che l'addebito sia contestato preventivamente e che il lavoratore possa essere sentito a sua difesa; i provvedimenti più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione scritta. I contratti collettivi definiscono le tipologie di sanzione.
L'art. 20 del D.Lgs. 81/08 impone obblighi precisi ai lavoratori, tra cui osservare le disposizioni ricevute, usare correttamente attrezzature e DPI, non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, segnalare immediatamente deficienze e situazioni di pericolo. L'art. 18 chiede a datore di lavoro e dirigenti di vigilare e, in caso di inosservanza, di intervenire. La sanzione resta quindi uno strumento legittimo e talvolta necessario.
La coerenza con la just culture si ottiene stabilendo in anticipo, con un documento condiviso con l'RLS, criteri chiari: nessuna sanzione per chi segnala spontaneamente un proprio errore o un quasi incidente; interventi formativi e di coaching per i comportamenti a rischio non consapevoli; sanzioni per le violazioni deliberate e reiterate, specie se riguardano dispositivi di protezione. Questi criteri vanno applicati in modo uniforme a tutti i livelli, preposti e dirigenti compresi.