Il D.Lgs. 81/08 non usa mai la parola KPI, ma la misura è implicita in più punti. L'art. 28 comma 2 lettera c impone nel DVR il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza: se non si misura il livello di partenza, il miglioramento non è dimostrabile. L'art. 35 prevede che nella riunione periodica il datore di lavoro sottoponga all'esame dei partecipanti l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, cioè un vero riesame dei dati.
L'art. 25 comma 1 lettera i obbliga il medico competente a comunicare per iscritto, in quella stessa riunione, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria, fornendo indicazioni sul significato. L'art. 30, per i modelli organizzativi con efficacia esimente, richiede alla lettera h periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure e al comma 4 un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello nel tempo.
Sul fronte volontario la UNI ISO 45001 dedica il punto 9.1 a monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni, chiedendo di stabilire cosa misurare, con quali metodi, con quali criteri e quando analizzare i risultati. Il RSPP che progetta il sistema di indicatori sta quindi rispondendo contemporaneamente a obblighi di legge, a requisiti di certificazione e alle esigenze di tutela documentale dell'azienda, perché i dati raccolti con metodo diventano anche prova della diligenza organizzativa in caso di contenzioso.