L'articolo 267 definisce agente biologico qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. La definizione è volutamente ampia: non si limita ai patogeni in senso stretto, ma include ciò che genera sensibilizzazione, come le spore fungine, e ciò che agisce tramite tossine.
Per microrganismo la norma intende qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico. Rientrano quindi batteri, virus, funghi microscopici e lieviti. La coltura cellulare è il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari, tipica dei laboratori di ricerca e dell'industria biotecnologica. Gli endoparassiti umani comprendono protozoi ed elminti, come Giardia o Toxoplasma.
Restano fuori dal Titolo X gli allergeni di origine non microbica, ad esempio le proteine del lattice o le farine di cereali, che si valutano come agenti chimici o come fattori di rischio per la salute in generale. Le endotossine dei batteri gram-negativi, presenti nei bioaerosol di compostaggio e zootecnia, sono invece prodotti di microrganismi e vanno considerate nella valutazione biologica.
Un errore ricorrente nei DVR è scrivere «rischio biologico assente» perché in azienda non si manipolano colture. La domanda corretta è un'altra: esiste una via plausibile attraverso cui un lavoratore entra in contatto con materiale contaminato, persone, animali, acqua, terreno o polveri organiche?