L'articolo 266 stabilisce che il Titolo X si applica a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici. Da questa formula discende la distinzione operativa più importante dell'intero capitolo, quella tra uso deliberato ed esposizione potenziale.
Si ha uso deliberato quando l'agente è introdotto volontariamente nel ciclo lavorativo come oggetto o strumento della lavorazione: un laboratorio che coltiva Salmonella per test di controllo, un'azienda farmaceutica che produce vaccini, un impianto che impiega lieviti o batteri selezionati per fermentazioni industriali. In questi casi l'agente è noto, la quantità è controllata e il contenimento si progetta a monte.
L'esposizione potenziale riguarda invece le attività in cui l'agente è presente come contaminante non voluto: l'operatore ecologico che maneggia sacchi di rifiuti, il manutentore che apre un pozzetto fognario, l'addetto alla stalla, l'idraulico che interviene su una torre evaporativa. Qui il microrganismo non è identificato con certezza e la valutazione deve basarsi su ciò che ragionevolmente può esserci.
L'Allegato XLIV elenca in modo esemplificativo le attività che possono comportare esposizione: industrie alimentari, agricoltura, zootecnia, servizi sanitari, laboratori diagnostici, impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti, impianti di depurazione delle acque di scarico. Alcuni obblighi, come la comunicazione preventiva all'organo di vigilanza, valgono solo per l'uso deliberato.