Modulo B comune · Blocco 10/12 (36–40 h) · Slide 7/50

Valutazione del rischio biologico secondo l'articolo 271

L'articolo 271 integra l'articolo 28 indicando gli elementi specifici di cui la valutazione deve tenere conto. Il punto di partenza è la classificazione degli agenti che presentano o possono presentare un pericolo, seguita dalle informazioni sulle malattie che possono essere contratte e dai potenziali effetti allergici e tossici.

Vanno considerate anche la conoscenza di una patologia di cui è affetto un lavoratore e che sia correlata all'attività, le eventuali situazioni rese note dall'autorità sanitaria che possano influire sul rischio e il sinergismo dei diversi gruppi di agenti presenti. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica e adotta in relazione ai rischi le misure protettive e preventive del Titolo X.

Il documento va integrato con dati precisi: le fasi del procedimento lavorativo che comportano esposizione, il numero di lavoratori addetti a tali fasi, le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i metodi e le procedure lavorative adottate e le misure preventive e protettive applicate, il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a un agente dei gruppi 3 o 4 in caso di difetto del contenimento fisico.

La valutazione si ripete in occasione di modifiche significative dell'attività e comunque ogni tre anni, come prevede espressamente l'articolo 271. Se un lavoratore contrae un'infezione riconducibile all'attività, la revisione è immediata.