Modulo B comune · Blocco 10/12 (36–40 h) · Slide 9/50

Comunicazione e autorizzazione per l'uso deliberato

Quando un'azienda intende utilizzare deliberatamente agenti biologici dei gruppi 2 o 3, l'articolo 269 impone di darne comunicazione all'organo di vigilanza territorialmente competente almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. La comunicazione contiene il nome e l'indirizzo dell'azienda e del titolare, il documento di valutazione del rischio, e va ripetuta ogni volta che si verificano cambiamenti sostanziali nelle lavorazioni o nelle procedure significativi ai fini della sicurezza.

Un caso tipico è il laboratorio di controllo qualità di un'industria alimentare che coltiva ceppi di Listeria o Salmonella come controlli positivi per le analisi: si tratta di uso deliberato di agenti di gruppo 2 o 3 e la comunicazione è dovuta, anche se l'attività principale dell'azienda è produrre formaggi o salumi. Lo stesso vale per un'azienda biotecnologica che fermenta ceppi classificati.

Per il gruppo 4 la soglia sale: l'articolo 270 richiede un'autorizzazione del Ministero della salute, rilasciata sulla base di una domanda che illustra le misure di contenimento, il programma di emergenza e la formazione del personale. Si tratta di laboratori ad altissimo contenimento, numericamente pochissimi sul territorio nazionale.

Il RSPP verifica che queste pratiche siano archiviate insieme al DVR e che ogni nuovo ceppo introdotto passi da una valutazione preliminare, perché spesso il cambiamento nasce in laboratorio senza che il servizio di prevenzione ne sia informato.