Modulo B comune · Blocco 10/12 (36–40 h) · Slide 10/50

Misure tecniche, organizzative e procedurali dell'articolo 272

L'articolo 272 elenca le misure che il datore di lavoro attua in tutte le attività in cui la valutazione evidenzia rischi per la salute. La prima è evitare l'utilizzazione di agenti nocivi, se il tipo di attività lo consente: per esempio usare un ceppo attenuato al posto di uno patogeno come controllo di laboratorio.

Seguono la limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti, la progettazione di processi lavorativi che evitino o minimizzino l'emissione di agenti nell'ambiente, l'adozione di misure collettive di protezione e, quando l'esposizione non è evitabile in altro modo, di misure individuali. La norma richiede inoltre misure igieniche, l'uso del segnale di rischio biologico dell'Allegato XLV, procedure per il prelievo, la manipolazione e il trattamento dei campioni, e la definizione di misure di emergenza.

Due punti meritano attenzione nelle realtà non sanitarie. Il primo è la verifica della presenza di agenti fuori dal contenimento fisico primario, che in un impianto industriale significa controllare se il bioaerosol esce dal capannone di maturazione verso uffici e mense. Il secondo è la predisposizione di mezzi sicuri per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti, con contenitori adeguati e identificabili, eventualmente dopo idoneo trattamento.

Nella pratica di un depuratore queste misure si traducono in coperture delle vasche, aspirazioni localizzate sulle grigliature, lance a bassa pressione, percorsi separati sporco-pulito e procedure scritte per la pulizia dei pozzetti.