L'articolo 273 è la norma più concreta del Titolo X, perché descrive dotazioni che il RSPP può verificare durante un sopralluogo. In tutte le attività con rischio biologico il datore di lavoro assicura che i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, e, se necessario, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle.
Gli indumenti protettivi o altri indumenti idonei devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili. I dispositivi di protezione individuale devono essere controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzo, e quelli difettosi riparati o sostituiti prima dell'uso successivo. Gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati vanno tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente e, se necessario, distrutti. I relativi costi non possono essere posti a carico dei lavoratori.
Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
Tradotto in una piattaforma ecologica o in un depuratore, questo significa spogliatoi con percorso sporco-pulito, armadietti a doppio scomparto, lavaocchi ai punti critici, lavaggio degli indumenti affidato a una lavanderia esterna e non portato a casa dal lavoratore, area ristoro fisicamente separata. Un controllo semplice ma rivelatore è guardare dove gli operatori consumano la colazione durante la pausa.