Modulo B comune · Blocco 10/12 (36–40 h) · Slide 14/50

Informazione e formazione specifiche per il rischio biologico

L'articolo 278 integra gli articoli 36 e 37 con contenuti specifici. Prima che i lavoratori siano adibiti ad attività con rischio biologico, il datore di lavoro fornisce informazioni e istruzioni su rischi per la salute dovuti agli agenti utilizzati, precauzioni da prendere per evitare l'esposizione, misure igieniche da osservare, funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei DPI e loro corretto impiego, procedure da seguire per la manipolazione di agenti del gruppo 4, modo di prevenire il verificarsi di infortuni e misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

La formazione va fornita prima dell'adibizione, ripetuta con frequenza almeno quinquennale e comunque ogni volta che si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. Il datore di lavoro deve inoltre assicurare che i lavoratori ricevano istruzioni scritte e, se del caso, avvisi da esporre nel luogo di lavoro, che riportino la procedura da seguire in caso di infortunio o incidente grave.

Sul campo l'efficacia di questa formazione si gioca sui dettagli pratici: come si sfilano i guanti senza toccare la parte esterna, in che ordine si tolgono i dispositivi, perché il cellulare non va maneggiato con i guanti di lavoro, cosa fare se si ha una ferita alle mani. Per gli addetti stranieri di una cooperativa di selezione rifiuti, istruzioni illustrate e prove pratiche valgono più di una lezione frontale, e la verifica finale andrebbe fatta osservando la svestizione reale.