L'articolo 279 prevede che i lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute siano sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Non è quindi una conseguenza automatica della presenza di agenti biologici, ma dell'esito della valutazione condivisa tra datore di lavoro, RSPP e medico competente.
Il comma 2 stabilisce che il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali. Tra queste la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente, e l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
Se si rileva in un lavoratore un'infezione o una malattia che si sospetta sia conseguenza dell'esposizione, il medico competente lo comunica al datore di lavoro, che effettua una nuova valutazione del rischio. Il medico fornisce inoltre ai lavoratori informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di accertamenti anche dopo la fine dell'esposizione.
Il protocollo sanitario tiene conto delle condizioni individuali che aumentano la suscettibilità, come immunodepressione, diabete scompensato, patologie cutanee croniche alle mani. Il RSPP non accede ai dati clinici, ma deve conoscere le limitazioni espresse nei giudizi di idoneità per organizzare le mansioni.