Modulo B comune · Blocco 10/12 (36–40 h) · Slide 17/50

Registro degli esposti e degli eventi accidentali

L'articolo 280 prevede che i lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti dei gruppi 3 o 4 siano iscritti in un registro nel quale sono riportati, per ciascuno, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. Il datore di lavoro istituisce e aggiorna il registro e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a tale registro.

Il registro e le cartelle sanitarie sono conservati per almeno dieci anni dalla cessazione dell'attività che espone ad agenti biologici. Il periodo sale a quaranta anni nel caso di agenti che possono provocare infezioni persistenti o latenti, che non sono diagnosticabili con le conoscenze attuali fino a molti anni dopo, che hanno un periodo di incubazione prolungato, che danno luogo a malattie con recrudescenze o che possono avere gravi sequele a lungo termine. Copia del registro va trasmessa all'INAIL e all'organo di vigilanza competente, e il datore di lavoro che cessa l'attività consegna la documentazione all'INAIL.

Il nodo applicativo è decidere quando un'esposizione non deliberata a un agente del gruppo 3 giustifichi l'iscrizione. Un'impresa di manutenzione fognaria o un impianto di trattamento rifiuti sanitari deve affrontare la questione con il medico competente, motivare la scelta nel DVR e registrare comunque gli eventi accidentali, come punture e contaminazioni mucose.