Il secondo tema del blocco riguarda rischi che non derivano da un agente o da un'attrezzatura, ma dal modo in cui il lavoro è organizzato: quando si lavora, per quanto tempo, con chi, dove e con quali possibilità di ricevere aiuto. L'articolo 15 del D.Lgs. 81/08 elenca tra le misure generali di tutela la programmazione della prevenzione integrando le condizioni tecniche e produttive con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, nonché il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, anche per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
L'articolo 28 richiede di valutare tutti i rischi, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione. Orari, turni, solitudine operativa, lavoro fuori dai locali aziendali e contatto con pubblico potenzialmente ostile sono quindi materia di valutazione a pieno titolo.
Questi rischi hanno due caratteristiche che ne complicano la gestione. Sono trasversali, perché amplificano la probabilità di infortunio in tutte le altre attività: un carrellista stanco alle quattro del mattino commette errori che di giorno non farebbe. Inoltre le misure che li riducono toccano scelte gestionali, come il numero di persone per turno o la pianificazione delle consegne, su cui il RSPP non decide ma deve saper argomentare con dati.
La metodologia di valutazione dello stress lavoro-correlato è trattata nel Modulo A; qui l'attenzione è sui singoli fattori organizzativi.