Modulo B comune · Blocco 10/12 (36–40 h) · Slide 40/50

Lavoro agile: definizione e accordo secondo la Legge 81/2017

Il Capo II della Legge 81/2017 definisce il lavoro agile come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici. La prestazione viene eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale.

L'articolo 19 richiede un accordo scritto che disciplina l'esecuzione della prestazione all'esterno, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati. Lo stesso accordo individua i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la sua disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Dal punto di vista della sicurezza la differenza con il telelavoro è rilevante. Il telelavoro prevede una postazione fissa esterna all'azienda, e l'articolo 3, comma 10, del D.Lgs. 81/08 vi applica le disposizioni del Titolo VII sui videoterminali, con possibilità di accesso del datore di lavoro, del RLS e delle autorità per verificare la postazione. Nel lavoro agile il luogo è scelto dal lavoratore e varia, quindi il datore di lavoro non può controllarlo materialmente.

Il Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 ha fornito indirizzi comuni per la contrattazione su organizzazione, diritto alla disconnessione e sicurezza.