Modulo B comune · Blocco 10/12 (36–40 h) · Slide 41/50

Obblighi di sicurezza nel lavoro agile: articoli 22 e 23

L'articolo 22 della Legge 81/2017 stabilisce che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

L'articolo 18 aggiunge che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati per lo svolgimento dell'attività: computer portatile, alimentatore, cuffie, eventuale monitor aggiuntivo devono essere conformi e mantenuti in efficienza.

L'articolo 23 riconosce il diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa all'esterno dei locali aziendali. È tutelato anche l'infortunio in itinere occorso durante il percorso tra l'abitazione e il luogo prescelto per la prestazione, quando la scelta è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o alla conciliazione tra vita e lavoro e risponde a criteri di ragionevolezza.

Il RSPP partecipa alla redazione dell'informativa, propone la formazione specifica e verifica che l'accordo individuale richiami le regole di sicurezza concordate.