Modulo B comune · Blocco 10/12 (36–40 h) · Slide 45/50

Molestie interne e tutele previste dall'ordinamento italiano

Le molestie possono provenire anche dall'interno: colleghi, superiori, collaboratori. Il Codice delle pari opportunità, D.Lgs. 198/2006, all'articolo 26 considera discriminazioni le molestie, cioè comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo, e le molestie sessuali, cioè comportamenti indesiderati a connotazione sessuale espressi in forma fisica, verbale o non verbale.

Lo stesso articolo tutela il lavoratore che agisce in giudizio o denuncia molestie da sanzioni, demansionamenti, licenziamenti o trasferimenti ritorsivi, e richiama il datore di lavoro all'obbligo di assicurare condizioni di lavoro che garantiscano l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali iniziative di prevenzione.

Il fondamento generale resta l'articolo 2087 del codice civile, che impone di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Le dinamiche di mobbing e straining, con i relativi modelli psicosociali, sono approfondite nel Modulo C.

Sul piano operativo il punto chiave è il canale di segnalazione: deve essere accessibile, riservato, conosciuto da tutti e in grado di garantire una risposta rapida. Un regolamento aziendale che definisce comportamenti inaccettabili, procedura di gestione e figure di riferimento, comunicato in fase di assunzione e richiamato nella formazione, è il primo strumento concreto.